Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
della legislatura dell'Assemblea, secondo modalità determinate con legge adottata dall'Assemblea regionale, approvata a maggioranza assoluta dei suoi
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le funzioni di Vicepresidente. Se l'Assemblea regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei
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uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di
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le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei
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successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di vice Presidente. Se il Consiglio provinciale approva a maggioranza assoluta dei suoi
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. 30. - Il Consiglio regionale elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari. Il Presidente e i vice Presidenti durano
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, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente
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legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e
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spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste o gruppi di liste collegate, secondo